1. Durante il periodo di congedo obbligatorio e facoltativo la rata continua ad essere addebitata?
Durante il congedo obbligatorio sì, perché lo stipendio continua ad essere versato (anche quando è ridotto all’80%) dal datore di lavoro.
Mentre durante il congedo facoltativo la normativa sulla cessione del quinto prevede che se lo stipendio si riduce di oltre il 30% allora la rata di prestito deve essere ricalcolata in proporzione oppure sospesa. Nel caso di maternità facoltativa il Datore di Lavoro informa l’Istituto Erogante e sospende il pagamento della rata. Il piano di ammortamento viene quindi slittato in avanti di un pari numero di mesi.
2. Se vado in maternità l’assicurazione rischio impiego copre il debito?
No, poiché non si tratta di un sinistro l’assicurazione non interviene.
3. Cosa succede al rientro dalla maternità?
Con la ripresa dello stipendio il datore di lavoro riprende normalmente l’addebito della rata.
4. Se mi sospendono la rata divento insolvente?
No, la sospensione della rata non comporta alcuna segnalazione in banca dati. Occorre però prevedere degli interessi di mora da pagare alla scadenza del prestito.
5. E le rate che sono rimaste inpagate?
Il piano di ammortamento viene traslato in avanti del numero di rate non pagate. Al termine del piano di ammortamento verranno addebitati gli interessi di mora sulle rate rimaste sospese.
6. Se sono in maternità posso chiedere la cessione del quinto?
No, le società finanziarie non concedono il prestito perchè è elevata la possibilità che la dipendente richieda un periodo di congedo facoltativo in cui la rata non può essere addebitata.
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